Pubblicazioni

“Un referendum sulla prospettiva autoritaria della destra” di Franco Ippolito

Un referendum sulla prospettiva autoritaria della destra

di Franco Ippolito

testo tratto dal volume “Controriforma della magistratura. Anatomia di una svolta autoritaria” A cura di Antonello Ciervo e Giovanni Russo Spena (Left, 2025)

Il primo elemento da sottolineare è la gravità del metodo con cui la destra ha sfregiato la  Costituzione repubblicana: di «modalità sconcertanti» ha scritto Mario Chiavario, evidenziando che il testo approvato è identico a quello iniziale. Una modalità che, già di per sé, costituisce una totale rottura dello spirito di condivisione delineato dall’art. 138 Cost., il quale sollecita un confronto vero tra le diverse posizioni.
È stato impedito che critiche o dubbi, avanzati anche da espo­nenti di maggioranza, potessero esprimersi in Parlamento; è stato votato un testo blindato, come era già avvenuto per il Ddl sicurezza, poi trasformato in decreto legge e ratificato, su richiesta di fiducia, da Camere ubbidienti; è stato così realizzato l’auspicio del teorico della Lega, Gianfranco Miglio, secondo cui la Costituzione è l’ordi­ne che i vincitori impongono ai vinti. Il Csm, organo istituito a garanzia dell’indipendenza esterna ed interna della magistratura, viene tripartito e ridotto alla quasi irrilevanza: è spezzettato in due orga­nismi (rispettivamente per pubblici ministeri e per giudici), separati e non comunicanti (con inevitabili problemi di costi e di efficienza, aggravati dalla mancanza di coordinamento), a cui viene sottratta la competenza disciplinare, affidata ad un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare. Con un’autentica truffa delle etichette, nel dibattito pubblico si continua a parlare di separazione delle carriere, pur in presenza di un’esistente rigorosa separazione delle funzioni di ac­cusa e di giudizio e di una sostanzialmente già realizzata separazione delle carriere. L’attuale normativa consente la possibilità di un solo cambio nei primi nove anni dall’ingresso in magistratura (a prez­zo del trasferimento di Corte d’Appello e spesso anche di regione). Tale possibilità (di cui si avvale meno dell’1% dei pm e meno dello 0,50% dei giudici) potrebbe ben essere eliminata senza necessità di modifiche costituzionali, come affermato dalla Corte costituzionale.

A giustificazione della separazione vengono addotte varie ed ete­rogenee ragioni: la separazione servirebbe a realizzare la terzietà del giudice, ma sul piano quantitativo, i fatti smentiscono che i giudicanti siano influenzati dai pm. L’obiettiva lettura di tutti i dati relativi alle fisiologiche differenze tra iniziative dei pm e provvedi­menti dei giudici (quasi il 50% di assoluzioni rispetto alle richieste di condanna dell’accusa) non giustifica le strumentali critiche di “ap­piattimento” dei giudicanti sui pm. Sul piano qualitativo, per rima­nere soltanto su alcune ultime vicende ad “alta sensibilità politica” (processo palermitano sulla cosiddetta “trattativa”, processo a carico di Salvini, processo a Dal Mastro…), le contrapposte differenziazio­ni di pm e giudici smentiscono clamorosamente ogni sospetto di influenza derivante da “colleganza”. È utile ricordare che anche nel procedimento relativo al più grave errore giudiziario degli ultimi 50 anni, Enzo Tortora fu assolto dai giudici in appello a fronte di richie­sta di condanna del pm. Si afferma che è urgente ridurre il potere e l’espansione del ruolo dei pubblici ministeri, ma la separazione delle carriere e l’istituzione di un autonomo Csm non potrà che accrescere l’espansione del ruolo del pm. Oggi il numero dei pm nell’unico Csm è nettamente minoritario rispetto a quello dei giudici e degli avvocati; con quello che nascerà dalla revisione, invece, la funzione del pm, senza il contrappeso dei componenti giudicanti, verrà esal­tata con rischio di eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni dichia­rate. Bisogna poi tenere presente che la magistratura giudicante non può agire di propria iniziativa e che il suo ambito di azione è deter­minato – in ordinamenti caratterizzati dall’obbligatorietà dell’azione penale – dall’azione del pubblico ministero, nelle cui mani rimane comunque il potere di indirizzo della macchina giudiziaria.

Il pm sarà nei fatti il protagonista incontrollato delle scelte di priorità dei reati su cui indagare, con rischio di assumere un ruolo istituzionale e sociale ben più esorbitante dell’attuale. Un pubblico ministero autoreferenziale, distaccato dalla cultura delle garanzie, diverrà un “rappresentante dell’accusa”, più sensibile verso le cam­pagne di “legge e ordine”: il rischio più immediato è che i pm, co­stituiti in un corpo separato e gerarchico, siano attratti “nella logica di polizia” per assecondare l’opinione pubblica più vociante e popu­lista, che invoca sempre più carcerazione nei confronti di chi non si conforma alla maggioranza o di chi appare diverso o estraneo. È su questo terreno che nascerà la richiesta di controllo sul pm da parte della politica, come già avviene in molti Paesi europei: si tratterà di un’alternativa diabolica, perché per evitare il potere incontrollato del pm, si invocherà il controllo della politica sul pm.

I più diffusi giornali italiani ripetono che è esagerato evocare “derive autoritarie”: sarà bene ricordare che le norme costituzionali sono barriere preventive contro possibili involuzioni illiberali e che in ltalia non siamo geneticamente diversi dall’Ungheria di Orban, dalla Polonia dei fratelli Kaczynski, dagli Stati Uniti di Trump. E tutto lascia prevedere che proprio questa sia la direzione di marcia adottata dall’esecutivo.

In realtà, non è affatto la separazione delle carriere la finalità del governo, la controriforma ha ben altro obiettivo: basti ricordare che esso riprende la proposta avanzata nel 1971 da Giorgio Almirante per smantellare l’assetto costituzionale di garanzia di piena indipen­denza (esterna e interna) della magistratura, proprio quell’assetto che aveva consentito all’Anm, nel congresso di Gardone, di contra­stare con successo l’interpretazione riduttiva che dei principi costituzionali veniva data dalla classe dirigente conservatrice (compresa la Corte di cassazione) e di affermare che al giudice spetta «di applicare direttamente le norme della Costituzione quando ciò sia tecnica­ mente possibile e di interpretare tutte le leggi in conformità ai prin­cipi contenuti nella Costituzione”. Questo ruolo costituzionale del giudice, sollecitato e alimentato dall’associazionismo giudiziario, ha costituito uno dei principali motori di costituzionalizzazione dell’ordinamento giuridico fascista. È questo ruolo di propulsione costi­tuzionale (e, va ora aggiunto, sovranazionale), che l’attuale maggio­ranza vuole contrastare, riportando l’assetto della magistratura verso la piramide gerarchica degli anni 60 e minando il collegamento tra Csm e dimensione dell’associazionismo, in linea con la tendenza au­toritaria ad eliminare e depotenziare tutti i gruppi intermedi.

La revisione «in materia di ordinamento giurisdizionale» modi­fica radicalmente il sistema introdotto dai costituenti, i quali – sulla base dell’esperienza fascista (e di quella liberale precedente) – intro­dussero un meccanismo di garanzia dell’indipendenza di tutta la magistratura da ogni altro potere, evitando il rischio di chiusura cor­porativa con la particolare composizione dell’organo (doppia pro­venienza elettiva dei componenti e presidenza del presidente della Repubblica). Sistema originale che (è bene ricordarsene!) ha costituito, assieme al principio di uguaglianza sostanziale (art.3 cpv.), il maggior contributo della nostra Costituzione al costituzionalismo mondiale (imitato da quasi tutte le costituzioni democratiche del secondo Novecento) e che concorrono e segnano la “specifica iden­tità” della nostra Costituzione, che neppure la revisione costituzionale può modificare, come ha recentemente ricordato la Corte cost. (sent. n. 125/2025).

Questo sistema, nei quasi 70 anni di suo funzionamento – certo non esente da errori e inconvenienti, da rimediare senza determinare sconvolgimenti costituzionali – ha assicurato l’indipendente esercizio della funzione giurisdizionale. È del tutto evidente che la divisione dell’unitario Csm in due comporterà una diminuita autorevolezza e un indebolimento dei due nuovi organismi, con susseguente affie­volimento della garanzia di indipendenza esterna della magistratura. Se poi si considera che la partecipazione all’Alta corte disciplinare viene riservata ai magistrati che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità, si ha la chiara dimostrazione che la maggioranza par­lamentare tende a produrre anche un indebolimento dell’indipen­denza interna, con un ritorno indietro di 50 anni, epoca di dominio dei magistrati di Cassazione. Il sistema delineato sembra voler inde­bolire il Csm per trasformarlo da organo di garanzia in un sistema di controllo, operando per linee esterne (addebito ai magistrati di ostacolare la volontà del popolo come interpretata dall’esecutivo) e per linee interne (potere disciplinare monopolizzato dell’Alta corte, politicamente più affidabile). In tutti i predetti organismi, contro ogni razionalità e contro ogni esperienza, viene bandito il sistema elettivo per la nomina dei componenti, nonostante l’elezione rap­presenti la costante modalità con cui le comunità di riferimento operano «la scelta dei titolari degli organi cui competono potestà di decisione, dal vertice dei poteri dello Stato agli enti territoriali» (Ser­gio Bartole). L’elezione è sostituita dal sorteggio, con ciò affidando al caso la capacità degli organismi di esprimere capacità, competenza ed efficienza istituzionale. Si fa finta di presumere, contro ogni evi­denza, che ogni magistrato sia capace di farsi carico della gestione complessiva del sistema giudiziario e dell’assetto amministrativo del­la carriera dei magistrati.

È come presumere che ogni chirurgo sia capace di organizzare un ospedale! Per di più si è escogitata, senza la minima giustificazione, una previsione asimmetrica e discriminatoria di sorteggio: secco per i togati, temperato per i laici. I componenti laici, infatti, sono scel­ti dal Parlamento, senza che sia stato neppure previsto un quorum qualificato, né il numero multiplo dei nomi da sorteggiare, per cui la maggioranza potrebbe designare solo esponenti di sua fiducia. I componenti togati, invece, vengono direttamente sorteggiati tra tut­ti i magistrati in servizio.

La capacità dei componenti laici avrà almeno un vaglio prelimina­re, mentre quella dei togati è rimessa totalmente al caso. Ne deriverà, come osserva Francesco Pallante, che «i primi saranno in condizione di esprimere un’unità di intenti che i secondi non potranno avere, con il risultato che, all’interno dei tre organi, già di per sé indeboliti, a risultare ulteriormente indebolita sarà la componente togata». Queste modifiche strutturali smantellano l’attuale sistema costituzionale, cogliendo a pretesto deplorevoli comportamenti di taluni componenti togati. Singolare giustificazione! Come se si pretendesse di abolire il suffragio universale e introdurre il sistema del sorteggio per designare i parlamentari (nella logica di “uno vale uno”, o peggio “uno vale l’altro”), solo perché taluni suoi componenti si sono mac­chiati di comportamenti illegittimi o illeciti. Obiettivo della revisio­ne è il riequilibrio dei poteri a vantaggio della politica, come hanno più volte affermato sia la presidente del consiglio sia il ministro della giustizia, le cui dichiarazioni (di stupore per la contrarietà della se­gretaria del Pd, incapace di apprezzare il vantaggio che deriverebbe anche a un governo di centrosinistra) costituiscono una confessione delle vere ragioni dello sconquasso costituzionale operato, proprio in linea con la tendenza mondiale del potere politico di liberarsi degli ostacoli più fastidiosi. Illuminanti in tal senso sono le critiche di “intollerabile invadenza” nell’ambito politico di competenza dei governi, rivolte dalla presidente del Consiglio alla Corte di giustizia dell’Ue in materia di politiche migratorie.

Né può rassicurare che formalmente non sia stata toccata l’affer­mazione di indipendenza della magistratura: l’esperienza delle ditta­ture del secolo scorso e le recenti involuzioni in Europa e negli Usa ci insegnano che a nulla vale proclamare l’indipendenza della magistra­tura, se non sono apprestati istituti che ne garantiscano l’effettività. Il governo e la stampa di sostegno invitano ora a non politicizzare il referendum, sorvolando sulla considerazione che la materia costi­tuzionale, soprattutto quella relativa ai fondamenti dello Stato di diritto, ha la massima valenza politica in ogni ordinamento (come le vicende statunitensi si stanno incaricando di confermare).

Mentre la giustizia in Italia vive una crisi profonda di efficienza per mancanza di risorse e di mezzi adeguati e per tempi lunghissimi di definizione dei procedimenti, non viene apprestata alcuna riforma per rimediare alle disfunzioni del sistema giudiziario, la cui respon­sabilità (art. 110 Cost.) ricade sul ministro della giustizia. Invece di approvare una seria riforma della giustizia, si interviene con una riforma della magistratura, che serve anche per scaricare ogni re­sponsabilità sulle colpe ai magistrati. Tale intento risulta evidente dalle stesse parole del ministro, secondo cui, nella campagna referendaria «la comunicazione politica verrà affidata ad una sola domanda: siete contenti, cari cittadini, di com’è oggi la magistratura? Se non lo siete, votate “Sì” al referendum confermativo» (intervista a Il Dubbio del 16 novembre 2024). La palese volontà di trasformare il referendum in un plebiscito contro la magistratura è dimostrata anche dalla richiesta di referendum avanzata da parlamentari di maggioranza, in tal modo trasformando in “confermativo” il referendum “oppositivo”, quale strumento cioè di chi vuole opporsi alla legge approvata dalla maggioranza.

Per cogliere appieno la dirompenza della revisione costituzionale approvata, occorre tenere conto della strategia complessiva del go­verno, in sintonia con la tendenza della destra mondiale a mettere in discussione e contestare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri con attacchi a tutti gli organismi di controllo, sociali e istituzionali, tutti accusati di “arbitraria invasione” del terreno di competenza del potere politico di maggioranza, sostenuto dal consenso del popolo, come interpretato dal potere esecutivo.

Del tutto coerente con tale tendenza è la prospettiva del “premie­rato”, prevista in altro Ddl di revisione costituzionale, già approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera, che neutralizza definitivamente ogni autonomia del Parlamento, rende evanescente il ruolo del presidente della Repubblica (così concorrendo all’ulteriore indebolimento dei due “nuovi” Csm), potenzia ulteriormente il ruo­lo del presidente del Consiglio, nel quale sono concentrati tutti i po­teri di decisione. L’obiettivo ultimo del governo non appare diverso da quello delle autocrazie elettive, oggi rilanciate a livello mondiale da Trump e in Europa da Orban: liberare il potere dai limiti e dai vincoli dello Stato costituzionale, in cui operano istituzioni di con­trollo che non traggono legittimazione dal consenso politico di mag­gioranza. Questa allarmante prospettiva autoritaria è il vero oggetto su cui si deciderà il voto referendario.

Franco Ippolito, già presidente di sezione della Corte di cassazione e membro togato del Csm, è presidente della Fondazione Basso

Share this...
Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on TumblrEmail this to someonePrint this pagePin on Pinterest
""