header
Home La Fondazione Biblioteca
  I temi Archivio storico
  Le attività realizzate Pubblicazioni
Iscriviti alla mailing list
Home | La Fondazione | Statuto

Statuto

 

Statuto

Art. 1 – FONDAZIONE

Viene istituita con sede in Roma (RM) la FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO - ISSOCO - (Istituto per lo Studio della società contemporanea).

Art. 2 - FINALITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fine di lucro e ha lo scopo di promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari e ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento dei problemi concernenti lo sviluppo economico, sociale, politico e culturale della società contemporanea nel contesto internazionale, con particolare riferimento allo sviluppo della democrazia e dei movimenti di massa.

In particolare la Fondazione:

a) incrementa la propria biblioteca nei suoi molteplici settori e il proprio archivio di materiale documentario;

b) promuove la pubblicazione dei cataloghi della biblioteca e di altre pubblicazioni che l'attività della Fondazione renderà opportune;

c) istituisce borse di studio e premi a favore di giovani studiosi nelle discipline storiche, politiche, economiche e sociali;

d) organizza convegni di studio e seminari su argomenti delle dette discipline;

e) promuove e sviluppa gli scambi culturali nelle discipline storiche, politiche, economiche e sociali con Enti (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti, ecc.) nazionali, esteri ed internazionali;

f) svolge ogni altra attività culturale rientrante nelle finalità dell'istituzione.

Art. 3 - PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio della Fondazione è cosi costituito:

a) da un fondo di dotazione iniziale di lire 12.000.000 (dodicimilioni) in titoli e conferito in parti uguali dall'On. Avv. Lelio Basso, dalla Dott.ssa Elisa Carini Basso, dal Dott. Piero Basso, dalla Dott.ssa Anna Basso Micheli, dal Dott. Carlo Basso e dal Dott. Mario Marcelletti;

b) dai beni mobili ed immobili, che ulteriormente le pervenissero,con la specifica destinazione dell'incremento patrimoniale.

Qualora si verificassero le condizioni previste dagli articoli 6 e 7 dell'atto costitutivo, i beni in questi stessi articoli indicati entrerebbero a far parte del patrimonio della Fondazione.

I proventi della Fondazione sono costituiti:

1) dai proventi derivanti da contratti di ricerca da essa conclusi;

2) dai proventi derivanti dall'effettuazione di studi ad essa commessi e dal reddito dei suoi beni;

3) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

4)  dai contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione.

Detti proventi saranno impiegati per il miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente.

Art. 4 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1) il Consiglio dei garanti;

2) il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice Presidente;

3) il Comitato scientifico;

4)  il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 - CONSIGLIO DEI GARANTI – COMPOSIZIONE

Il Consiglio dei garanti si compone di un numero di membri variabile da un minimo di cinquanta ad un massimo di ottanta. Nella sua prima formazione i membri del Consiglio sono designati dall'Associazione ISSOCO (Istituto per lo Studio della società contemporanea).

Fino al raggiungimento del numero massimo di membri previsto (ottanta membri), sono consentite integrazioni al numero dei membri designati dall'ISSOCO, integrazioni che saranno decise dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Comunque a prescindere dal raggiungimento del plenum del numero dei membri del Consiglio dei garanti, esso è abilitato ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Alla sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dall'ufficio, provvede mediante cooptazione il Consiglio medesimo, nella stessa adunanza triennale in cui provvede all'elezione dei consiglieri di cui all'Art. 6, e prima di provvedere a questa elezione.

L'adunanza del Consiglio dei garanti è valida in prima convocazione purché siano presenti, anche a mezzo di delega, due terzi dei membri in carica; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Nessuno dei membri può disporre di più di due deleghe.

L'elezione dei membri cooptati, come pure dei consiglieri, avviene a scrutinio segreto. Il Consiglio dei garanti è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. La carica di consigliere garante e gratuita.

Art. 6 - CONSIGLIO DEI GARANTI – FUNZIONI

Il Consiglio dei Garanti:

a) promuove le attività scientifiche della Fondazione previste dall'Articolo 2 da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali e gli indirizzi culturali;

b) designa da nove a tredici membri del Comitato scientifico, di cui all'Art. 9.

Esso è ispirato, nella condotta della sua attività, dal principio della libertà della ricerca scientifica. Per l'esercizio della propria attività può creare commissioni speciali.

Art.7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a 13 e non superiore a 15. Cinque sono designate a vita; essi sono per la prima volta i cinque appartenenti alla famiglia Basso, di cui all'Art. 3. Ciascuno di essi avrà facoltà di designare il proprio successore, che avrà pure durata vitalizia ed uguale diritto di nomina del successore, e così di seguito a perpetuità. In difetto di designazione, provvederà il più anziano fra i discendenti degli intestatari della fondazione. I Consiglieri vitalizi, qualora non ritenessero di poter per qualsiasi ragione assolvere alla propria funzione, possono ogni triennio designare altre persone a rivestire l'incarico, e alla scadenza di ciascun triennio riassumerla in proprio, fermo sempre restando il diritto di designazione del successore vitalizio. Gli altri, in numero da otto a dieci sono eletti dal Consiglio dei garanti anche fuori dal proprio seno; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per la prima votazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei presenti; alla seconda sono eletti coloro che riportano la semplice maggioranza relativa. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio e se la parità si ripete spetta agli altri consiglieri scegliere quello dei candidati che deve entrare a far parte del Consiglio.

Se l'Assemblea dei garanti ha eletto meno di 10 membri, il Consiglio di Amministrazione può integrarsi per cooptazione. I membri cooptati decadono insieme con gli altri.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – FUNZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno; esso adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

In particolare delibera:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) in ordine al regolamento dei rapporti con il personale della Fondazione;

c) sui contratti da stipularsi ed in genere su qualsiasi attività negoziale quale a titolo esemplificativo: comprare, e locare beni mobili ed immobili, compiere qualsiasi operazione attiva e passiva presso Banche, Istituti di Credito, Istituti pubblici e privati, Deposito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, Uffici Postali ed altri, cedere crediti, contrarre obbligazioni anche cambiarie, prelevare allo scoperto, stipulare appalti e convenzioni con enti pubblici e privati, transigere e compromettere per arbitri;

d) sulle liti attive e passive.

Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina le attività scientifiche, nel quadro degli indirizzi indicati dal Consiglio dei garanti,e con l'assistenza di un Comitato scientifico. Per la validità delle sue deliberazioni e richiesta la maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente determinandone poteri e limiti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale determinandone i poteri e delegando l'uso della firma della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione infine può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 9 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri non inferiore a 17 e non superiore a 25. Da 8 a 10 membri sono designati dal Consiglio dei garanti e un numero inferiore di membri sono designati dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori del Consiglio dei garanti. Il Comitato scientifico cura la direzione scientifica delle attività decise dal Consiglio di Amministrazione (ricerche, corsi, seminari, convegni, pubblicazioni, ecc.), propone al Consiglio di Amministrazione le materie di ricerca su cui assegnare le borse di studio e dirige l'attività di studio dei borsisti. Può proporre al Presidente della Fondazione la revoca della borsa, quando se ne verifichino le condizioni ai termini dei bandi.

Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il direttore e il vice-direttore e nomina un segretario scelto fra i responsabili dei settori di lavoro della Fondazione. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipano di diritto i responsabili delle sezioni di lavoro della Fondazione.

A tali riunioni possono presenziare i membri del Consiglio di Amministrazione. La convocazione viene fatta dal suo direttore di sua iniziativa o a richiesta della maggioranza dei suoi membri o a richiesta dei responsabili dei settori di lavoro della Fondazione.

Art. 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – COMPOSIZIONE

ll Collegio dei revisori dei conti e composto di tre membri, e cioè:

1) un magistrato designato dal presidente della Corte dei Conti;

2) un membro designato dal Presidente del CNR;

3) un membro designato dal Rettore dell'Università di Roma.

Essi resteranno in carica per tre anni e possono essere rieletti. La carica è gratuita.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – FUNZIONI

Il Collegio dei revisori dei conti provvedere al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche del presente statuto sono deliberate dall'Assemblea comune del Consiglio dei garanti e del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Le convocazioni dell'assemblea, del Consiglio dei garanti, del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori avvengono mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 13 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Le dotazioni di cui all'Art. 6 e 7 dell'atto costitutivo sono subordinate alle seguenti due condizioni sospensive:,

1) il formale riconoscimento della Fondazione;

2) l'approvazione definitiva della proposta di legge Anderlini ed altri (documento Camera dei Deputati n. 302 - VI legislatura) in una data anteriore alla morte del Senatore Lelio Basso, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1974 dalla data di costituzione della Fondazione.

Al senatore Lelio Basso, vita natural durante, spetta la qualità di Presidente della Fondazione, salvo rimanendo il suo potere di dimettersi, e salvo il caso di accertata impossibilità all'assolvimento delle funzioni, che sarà dichiarata dall'Assemblea comune del Consiglio dei garanti e del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio passerà al Senato della Repubblica con specifica e tassativa destinazione alla sua biblioteca, alla cui direzione dovranno essere affidate la gestione e conservazione dei beni compresi in detto patrimonio, fermi i diritti ed obblighi stabiliti dall'atto costitutivo e il presente statuto e con l'obbligo di mantenere il nome Fondo Lelio e Lisli Basso. In caso di mancata accettazione da parte del Senato, la disposizione avrà valore per la Camera dei Deputati, e, in subordine, per l'Accademia dei Lincei.

     

Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco - via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma - Tel. 06/6879953 - Fax 06/68307516 - e-mail: basso@fondazionebasso.it